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Gimmi....basta che ti stampi le leggi riportate sull'articolo di AP......
http://www.acquaportal.it/_archivio/...li-3/cites.asp |
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Non vanno indicati gli estremi identificativi dei genitori. GIMMI, non saprei che dirti.... stampa il regolamento e sbattiglielo in faccia, oppure informati dalla Forestale, non devi mica dirgli che sei pieno di coralli a casa, ma solo che vorresti acquistarne uno e come dovresti comporarti. Non ti vengono a casa, hanno ben altro da fare.... Figurati io allevo Pappagalli da 10 anni, ne ho 150, tutti in CITES con relativo registro e denunce di nascita tutti i mesi. Puntualmente mi mandano tutti i documenti e i protocolli ma non li ho mai visti venire a fare un controllo in allevamento... Figurati se vanno da un privato con l'acquario... |
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Altrimenti vo alla forestale e dico che mi sono nati dei coralli spontaneamente in vasca dalle rocce e chiedo i CITES ... secondo te me li danno?!? #23 |
SCUSATE EHEHEHEH
La mia domanda iniziale era: se al neg. compro un corallo e si rifiutano di fornirmi il cites io che mezzi di contrasto ho per obbligare il negoziante a farmi consegnare il documento cites legato al corallo???? se qualcuno riesce ad aiutarmi perchè in rete non ho trovato nulla.... grazie Max |
Gimmi....nessuno....il negoziante semplicemente si rifiutera' di venderti l'animale....non e' obbligato a vendertelo....
Certo...chiederglielo col cellulare in mano e sullo schermo scritto " numero forestale" o " intendenza di finanza" puo' aiutare....:-D:-D:-D:-D |
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- puoi denunciarlo alla forestale in modo che impari che gli animali protetti vanno importati con canali regolari. Mi sembra che nella discussione questo fosse venuto fuori. Ovviamente verifica che il corallo sia effettivamente tra quelli protetti (i duri praticamente tutti che io sappia, i molli solo alcuni). |
giangi1970, me lo ha venduto ma si è rifiutato di darmi il documento, certo potevo restituire la busta....... non l'ho fatto!!!! perchè non ho saputo rinunciare alla cata, però se riesco a dimostrare che mi deve il cites .......
insomma mi sono "frizzato" su sta cosa: quando compri un corallo devono darti anche il cites obbligatoriamente? che poi lo facciano o no è un'altra storia ma se, come nel mio caso, lo pretendo il neg. ha l'bbligo di fornirlo? se si che mzzi ho per "convincerlo" o meglio costringerlo?? che rompipalle che sò!!!!!!!!!!!!!!!!! ciao Max |
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Il CITES non traccia genealogie, bensì regolamenta la vendita e il commercio di specie di animali e vegetali considerate a rischio estinzione (CITES= Convention on International Trade of Endangered Species). Quindi non gli interessa risalire all'albo genealogico, bensì fornire di una "identità" un animale nato in cattività o meno per poterlo commerciare. Il CITES contrasta il commercio illegale e tutela gli animali a rischio. Il pedigree di cani e gatti è diverso, li occorre una prova concreta della genealogia al fine di poter dichiarare con certezza la razza e di questo se ne occupa l'ENCI, un'ente che non fa rispettare alcuna legge, bensi una specie di regolamento interno a cui ti devi attenere se vuoi che il tuo animale sia dichiarato di "Razza pura". Ma puoi anche non farlo, è a tuo interesse e non sei obbligato a niente, tantomeno sanzionabile se il tuo cane non ha il pedigree. La CITES, in quanto legge comunitaria devi rispettarla, o compi un atto illegale. |
A me non l'hanno mai dato. Se e' una talea oppure una cosa allevata o comprata da un amico bisogna averla lo stesso?
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Diba lo abbiamo già detto leggi;-) comunque si, ogni cosa che possiedi lo deve avere
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Qbacce....giusto....
Solo una precisazione.... Un conto e' il Cites...che dovrebbe essere rilasciato su ogni animale importato direttamente dal mare o comunque protetto... Un conto se e' una talea...li basta un foglio di carta comunissimo su qui vengano riportati i dati dell'eventuale Cites da dove e' stato taleato l'animale...non il Cites stesso.. |
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Ho un corallo di una determinata razza .. faccio delle talee e per incrementeare il commercio importo illegalmente un 100 di pezzi della stessa razza dichiarando che sono tutti regolarmente figli di quello che ho in vasca ..... dopo alcuni passaggi come si fa a risalire alla "madre" e vedere se geneticamente sono uguali o meno (cosa che ci si dovrebbe aspettare da un corallo nato per taleazione?)#24 Non è una critica ma una reale curiosità ..... -35 Spesso alla forestale non sanno manco cos'è un corallo ne se è una pianta o un animale. Figuriamoci se hanno un idea di quante talee ci puoi fare ..... ho letto storie di gente che andata alla forestale per il registro CITES per i coralli s'è vista ridere in faccia alla battuta "se, adesso nella tua vasca i coralli non solo crescono ma si riproducono anche!!" #24 |
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------------------------------------------------------------------------ Oppure basta che faccia le talee e quando vendo dia anche un foglio con i dati del cites della madre?? |
Sono pienamente d'accordo con te infatti.
Riguardo la CITES ci sono parecchie falle e non è difficile aggirarla. Pensa ad esempio che la denuncia va fatta per la nascita ma la morte non va denunciata però. Quindi se ti muore un animale puoi rimpiazzarlo con un altro anche importato illlegalmente e tenerti il CITES del vecchio e sei a posto. Come tutte le leggi se tutti le rispettassero senza cercare vie di fuga per sistemare le più disparate situazioni personali, magari funzionerebbe pure... Concordo anche per i coralli, spesso gli agenti della Forestale non sono bene informati. Tra l'altro i coralli sono anche un po' "particolari". Se ci pensiamo bene una colonia è appunto una colonia, cioè un insieme di animali, ogni polipo può essere considerato animale a sè stante. Quindi che facciamo? Contiamo tutti i polipi e facciamo altrettanti CITES? Altra cosa: alla CITES vengono in aiuto i marcaggi (ad esempio microchip, o anelli inamovibili da applicare ad esempio alle zampe degli uccelli quando sono ancora piccoli) in modo da avere anche una identificazione. Ma un corallo come lo identifichi?? Gli metti una targhetta? -28d# Sono tanti i buchi come vedi.... |
Qbacce...nel tuo caso non serve che vai alla forestale....
basta che ti procuri un registro di carico e scarico....sempre alla forestale.... Quando talei carichi sul registro quante e di quale animale fai le talee.... Se ne vendi o regali o scambi dai un foglio in qui scrivi tutti i dati della Madre...nessun Cites..basta un foglio...e le scarichi dal tuo registro..... Ovvio....devi avere il Cites o il foglio col Cites della madre... Senno,sinceramente,non so' come funzioni... Ma possibile che devo rispondere io che il vivo manco lo tratto.... Possibile che un negoziante,e lo so' che leggete bastardi(:-D:-D),no intervenga e risponda!?!?!?!?! |
Grazie Giangi, quindi questo vale anche se io aprissi un attività?
mi spiego: nella farm dove fanno talee dalle madri fanno così come hai detto te? posseggono solo il cites della madre ma non ne fanno di nuovi per la talee: caricano e scaricano e basta? Giusto? io ho scritto a andrereef di dare uno sguardo ma per ora nulla, speriamo che risponda;-) |
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Qbacce esatto....
Il problema e' che ,come diceva Davy,purtroppo la legislatura a moltissime lacune perche' e relativamente nuova e perche' si parla di animali ai piu' sconosciuti....e mai come per questi casi e buono il detto..fatta la legge trovato l'inganno!!!!! |
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qui non ti posso aiutare...non avendo vivo non saprei...o perlomeno non so' se come negoziante entrano in gioco altre cose....
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1)io credo che davanti ad una richiesta di un cliente di poter avere il numero di cites dell'animale appena acquistato, qualsiasi negoziante dovrebbe fornirlo senza batter ciglio , a prescindere da cosa dica la legge .
2) lo strumento di controllo da parte del Corpo Forestale dello Stato Italiano è il registro cites . 3) le differenze tra il commercio di tigri e acropore , si evincono dall'appendice di appartenenza dell'animale. i coralli duri sono in appendice B secondo la convenzione di Washington , le tigri non saprei.... 4) chi deteniene una tigre ha l'obbligo di avere il documento cites relativo, un acquariofilo che ha una vasca in casa no. questo dipende prorpio dalla diversa appendica di appartenenza. 5)il grossista e il negoziante sono abbligati ad annotare "carico" e "scarico " degli animali in appendice acquistati e venduti sull'apposito registro cites . esistendo delle rigide norme in termini di privacy nella colonna di scarico , alla voce "destinazione"l'operatore non puo' inserire i dati del cliente privato (almeno senza autorizzazione firmata dallo stesso per il trattamento dei propri dati) , ma si limita a registrare nr e tipologia del documento emesso, facendo riferimento al numero di carico relativo. 6) il negoziante, se il cites non viene espressamente richiesto dal cliente, non è tenuto a fornire cites all'acquirente proprio perchè non esiste nessun tipo di obbligo da parte del privato di possedere il documento cites , e soprattutto perchè non avendo l'autorità di richiedere i dati personali del cliente(nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, luogo di detenzione dell'animale,...) per la stessa autorità preposta al controllo sarebbe impossibile effettuare accertamenti . l'importante è che il commerciante registri lo scarico non oltre i 30 gg , tempistica prevista dalla legge . 7)anche i coralli molli necessitano di cites , non lo richiede lEuropa e nemmeno il ministero Italiano, ma ad esempio dall'Indonesia devono uscire con un cites di substrates, ossia di wild scleractinia , proprio in riferimento allo strato di roccia sul quale poggiano , e la cui dimensione deve rispettare una determinata proporzione. gli actinodiscuc infatti sarebbero quasi tutti fuori legge, perchè la grandezza complessiva dei polipi è normalmente di molto inferiore alla dimensione della roccia . 8) bisogna rispettare la legge, ma esiste anche il diritto alla critica . il mercato dei coralli vivi destinati gli acquari ornamentali è soggetto alla normativa cites che presenta enormi falle . questa normativa non solo non viene applicata alla stessa maniera negli stessi stati aderenti alla convenzione di Washington (negli USA arrivano tridacne crocea wild dal Vietnam, in Svizzera pure, ma in Europa è vietato e si procede penalmente nei confronti dell'importatore), ma il piu' delle volte non tutela nemmeno le specie animali in questione perchè utilizzate magari in maniera massiccia negli stessi paesi d'origine per altri scopi . |
awake, tutto ok.
Però non credo che come dici tu il privato non sia tenuto ad avere o conservare alcun documento CITES dell'animale che ha in casa. #24 Come dici le regole cambiano a seconda delle Appendici (I per animali considerati in grave pericolo di estinzione, II per animali mediamente a rischio estinzione). Quindi qualunque sia l'Appendice di appartenenza si tratta sempre di animali a rischio (non di piccioni insomma...). Quindi se io sono un privato e detengo a casa un animale esotico rientrante in CITES (e quindi a rischio estinzione) sono obbligato ad avere i documenti che ne attestino l'identificazione, la provenienza e l'autorizzazione al commercio. Se mi viene un controllo e mi chiedono: "Dove l'hai preso? Che ci fai?" Non posso rispondergli: "Che vi frega, sono un privato, non ho i documenti perchè c'è legge sulla privacy, non sono obbligato...." #26 Scatta denuncia, sanzione amministrativa e confisca. Vaglielo a spiegare poi che il negoziante ti ha detto che non ti doveva dare niente.... -37 |
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per quanto riguarda le talee e le farm che fanno talee da colonie madri?? |
Interessantissimo topic magari anche da mettere in evidenza
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mi dispiace ragazzi ma state parlando senza cognizione di causa .non è assolutamente vero che il privato, nel caso della detenzione di coralli, ha l'obbligo di possedere il relativo documento cites, e di conservarlo , a meno che l'acquisto non sia finalizzato alla vendita. lo dice la legge, ripeto, non sono tigri o coccodrilli che appartengono ad appendici diverse da quella dei coralli duri. se poi, per una questione di scrupolo, il compratore vuole farne richiesta al negoziante e conservarlo ......... meglio . se questo da parte vostra vuol servire ad esercitare un maggiore controllo sul negoziante , puo' essere encomiabile da una parte , ma è totalmente inefficace dall'altra , per tutta una serie di motivi , soprattutto perchè il vostro nome non comparirà mai su nessun registro . se anche il negozio vi dovesse dare il cites, questo è irrilevante per il corpo forestale , proprio perchè fuori dal negozio non esiste piu' tracciabilità , quindi il controllo si esaurisce al registro del negoziante . ma poi, per logica, è anche comprensibile che sia cosi per diversi motivi . la maggior parte dei negozi hanno un registratore di cassa , emettono scontrino , e non sono obbligati dalla legge a fornire automaticamente il numero di cites del corallo venduto . anche qualora il compratore facesse richiesta del numero di cites, il negozio dovrebbe annotarlo sullo scontrino perchè non esiste nessun modello apposito da compilare. l'acquirente privato non ha obbligo di conservazione dello scontrino , o meglio lo ha per alcune centinaia di metri . poi come farebbe il corpo forestale ad effettuare il controllo a casa di un privato quando non esiste nessun documento che attesta l'esatto indirizzo di detenzione ?? è follia . e se poi uno smantella la vasca e regala 10 coralli ad un conoscente, cosa bisogna fare? andare in forestale,?dare l'indirizzo i casa dell'amico ,il quale poi magari dopo 6 mesi si trasferisce, oppure gli salta la corrente e allora deve andare a denunciare la morte degli esemplari ???? MA NON DICIAMO CAXXATE !
ripeto, esiste un REGISTRO ed il semplice hobbista non è per legge tenuto ad alla compilazione e i motivi mi paiono piu' che logici . il corpo forestale, tra i tanti compiti che deve assolvere , non puo' preoccuparsi delle taleine che avete in vasca , anche perchè dubito che un qualsiasi privato possa importare illegalemente coralli vivi dai paesi tropicali, considerando la meticolosità dei controlli aeroportuali post 11 settembre . inoltre esistono per gli esportatori verifiche sanitarie negli aeroporti di partenza e ancor di piu' per gli importatori negli aeroporti di arrivo , quindi si presume che tutto il commercio avvenga nella completa legalità proprio perchè rigidamente controllato. se volete possiano proporre una modifica alla legge , visto che il fine di ogni privato acquariofilo dovrebbe essere non solo quello dell'allevamento , ma anche quello della riproduzione ove possibile, chiediamo che ogni privato debba necessariamente avere un registro dove caricare gli acquisti, le riproduzioni, le cessioni, le morti , e che sia soggetto alle stesse regole che vigono per le attvità commerciali , ossia che ogni correzione operata sul registro debba essere vidimata dal corpo forestale , che l'omessa registrazione di dati (quindi anche un semplice carico) nei tempi previsti dalla legge, comporti le stesse sanzioni (il minimo è di 3000 euro) e che nel caso di detenzione non accompagnata da relativo certificato scatti il sequestro e denuncia penale per importazione illegale e contrabbando di animali protetti. fate una petizione , mandatela al ministero e vediamo se poi sul mercatino non partono schiaffoni a 2 a 2 fino a quando diventano dispari . qualcuno riportava il caso di un ragazzo che ha avuto problemi con la forestale dopo aver allestito la propria vasca in prossimità della vetrina del suo'ufficio . ecco, esiste una normativa che impedisce di esporre animali in vetrina, e trattandosi di attività commerciale,forse la ragione dei suoi problemi è semplicemente questa . |
insomma non è ancora venuto fuori uno che riproduce i coralli per mestiere (una specie di farm) come si comporta col cites??
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Comunque tutto cio' che ha scritto awake corrisponde a cio' che mi risultava quando mi sono informato la prima volta, l'unica differenza e' che il privato secondo me lo scontrino lo dovrebbe tenere con il CITES annotato sopra. Vi ripeto che tra privati, se REGALATE invece di VENDERE E COMPRARE, nessuno puo' dirvi niente neanche in teoria. Il fatto di annotare CITES della madre nel caso di nascite e talee e' un discorso di serieta' di appassionato. Riguardo ad importazioni clandestine, non so come chi quando le possano fare. Ma il fatto che alcuni negozianti abbiano tutto questa reticenza a scriverti il numero di importazione sullo scontrino mi pare molto sospetto ed inspiegabile. RIguardo ai Molli, come diceva Awake, in pratica il CITES serve per la roccia viva su cui sono ancorati, non per il molle in se. |
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non mi ricordo bene come funziona il discorso riproduzione per una serra italiana , ma a grandi linee mi sembra di ricordare che la procedura per il riproduttore è questa :
- acquisto dell'esemplare (corallo)e registrazione del relativo carico sul registro . -riproduzione dell'esemplare(corallo). -visita veterinaria per l'accertamento dell'avvenuta nascita(talee) e dichiarazione da inoltrare al corpo forestale . - il corpo forestale richiede a sua volta al ministero il numero di cites relativo, facendo riferimento al certificato della colonia madre. - rilascio da parte del ministero del certificato cites relativo alla prole piu o meno credo che funzioni cosi . in poche parole prima di avere il certificato cites di una talea di montipora,se il tutto deve passare tramite il ministero ,e conoscendo le tempistiche italiane,la taleina nel frattempo o è gia schiattata oppure è diventata una colonia di 6 metri . |
buono a sapersi, grazie..;-)
Comunque a rigor di logica se "stacco" un pezzo ad un animale (colonia madre provvista di cites), quello è ancora lo stesso animale di prima ai fini cites... e la legge non mi pare preveda il trattamento di tale stesso animale (o animali = talee) come nuove nascite.. quindi dovrebbe bastre il codice cites della coloni madre.. |
Alla fine è uscito fuori un gran pippone e come avviene spesso, tiri innanzi e dimentichi tutti i buoni proponimenti iniziali continuando cosi come fanno tutti..........
l'unica domanda che mi rimane in testa ed alla quale, dopo tutte queste chiacchiere, non riesco a capire è il perchè quando la prima volta che comprai una roccetta con dei discosomi il negoziante mi ha fornito anche il documento cites????perchè dovrebbe averlo fatto, mi conosce anche per cui non credo che pensasse ad un controllo della forestale......che dire.....rimarrò con il dubbio. |
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qbacce, se stacchi un ramo ad una acropora , hai fatto una talea e hai creato una colonia di polipi indipendente dalla colonia madre . questa colonia necessita di certificato cites autonomo . il certificato cites che verrà rilasciato farà comunque riferimento a quello della colonia madre , con l'aggiunta di alcuni numeri aggiuntivi . nella colonna di carico del registro deve essere necessariamente indicata l'origine dell'animale (che non vuol dire provenienza) . ossia deve essere indicato se l'animale è selvatico o riprodotto . quindi se ad una acropora selvatica viene staccato un ramo da cui si orginerà una nuova colonia , i due cites non potranno essere identici, poichè una è selvatica ,e l'altra è riprodotta .
qbacce, è vero che c'è confusione ,ma se uno legge bene il regolamento cites nella parte riguardante gli obblighi del negoziante nei confronti dell'acquirente privato, e su questo forum è stato magistralmente spiegato in un apposito thread ,non avrà piu' dubbi in merito . |
Grazie, lo cerco;-)
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Mi metteresti un link di questa parte del regolamento di cui parli? Io non la trovo.... Il thread magistralmente spiegato qui su AP? Ti riferisci a questo? http://www.acquaportal.it/_archivio/...li-3/cites.asp In effetti è stato magistralmente spiegato da Marco AP che ha fatto un gran lavoro, traducendo direttamente dal sito della CITES e affrontando l'argomento direttamente con la Forestale. Cito testualmente (dal topic che potete leggere anche voi): “i detentori di animali e piante che esercitano una forma di allevamento non finalizzata allo sfruttamento commerciale degli esemplari ottenuti, sono esentati dalla compilazione del registro. Qualsiasi forma di alienazione a titolo oneroso, ivi comprese la locazione, la permuta o lo scambio di esemplari, deve essere sottoposta a registrazione. Sono pertanto tenuti alla compilazione del registro tutti gli allevatori o detentori di animali e piante che abbiano finalità commerciali o che vendono, scambiano, permutano o affittano esemplari;” E ancora: "In conclusione, siamo però giunti sicuramente ad evidenziare alcuni punti fermi, che riepilogo di seguito: Ogni volta che si acquista, scambia, permuta un corallo o un animale che rientra nella convenzione cites nell’allegato B, il negoziante o l’appassionato deve rilasciare un documento di cessione ai fini cites in carta semplice. Questo documento non è facoltativo, ma obbligatorio! Ogni volta che si vende, scambia o permuta un animale in allegato B, questo va registrato nel proprio “registro di carico/scarico”. Non va fatto nulla se l’animale in allegato B viene regalato, ma come ho scritto sopra, questa cosa potrebbe non essere valida per tutta l’Italia, quindi è bene informarsi prima presso la forestale di zona." Sito del corpo forestale dello stato: http://www3.corpoforestale.it/flex/c...IT/IDPagina/41 Cito ancora (dal sito): Le violazioni alle disposizioni della Convenzione e del Regolamento (CE) n. 338 del 1997 sono punite con le sanzioni previste dalla legge 150/92 integrata e modificata dalla legge 59/93 e dal D. lgs. 275/01 che, oltre a prevedere specifiche sanzioni per i reati di violazione della normativa CITES, indica precise misure per regolamentare la detenzione ed il commercio delle specie. In base a questa legge, è vietato importare, esportare o riesportare, vendere, esporre e detenere esemplari vivi, morti nonché loro parti e prodotti derivati dalle specie iscritte all'Appendice I e delle specie iscritte alla Appendice II e Appendice III che siano sprovviste di regolari permessi. La legge 150/92 configura l'inosservanza dei sopraelencati divieti come reati e li penalizza con l'arresto o l'ammenda e, sempre, con la confisca degli esemplari o dei prodotti. L'art.8 affida al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza sull'applicazione della normativa che viene effettuata dai Nuclei Operativi istituiti presso le dogane abilitate ed i Servizi CITES Territoriali. Solo per gli oggetti che siano effetti personali sono previste specifiche deroghe e sanzioni. Sono punite con sanzioni le violazioni che riguardino sia gli esemplari vivi che le loro parti o prodotti derivati. Rimetto anche i link dei vari regolamenti che applicano e attuano attualmente all'interno dell'UE le normative CITES. Regolamento (CE) n. 338/97 http://www.simontagna.it/portalesim/...lamento338.pdf Regolamento (CE) n. 865/2006 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...0080225:IT:PDF Come detto,.... basta leggere. Io, dopo 8 pagine, ho detto abbastanza, e dopo anni di colloqui con la Forestale penso di aver detto cose giuste (a meno che non siano scemi loro e io...), poi ognuno fa come vuole, per carità.... |
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awake anche leggendo la traduzione di MarcoAP e non di un bischero qualsiasi, si legge: Ogni volta che si acquista, scambia, permuta un corallo o un animale che rientra nella convenzione cites nell’allegato B, il negoziante o l’appassionato deve rilasciare un documento di cessione ai fini cites in carta semplice. Questo documento non è facoltativo, ma obbligatorio! Questa mi sembra abbastanza chiara. L'appassionato è esente dal registro ma non dal documento del singolo animale!! :-)) Poi io ho trovato tutti negozianti disponibili a rilasciarmeli e non metterò nulla in vasca senza un documento rilasciato. Se il negoziante me lo rilascia bene, altrimenti si tiene il corallo!! ;-) Poi come si suol dire, ognuno a casa propria è libero di fare come meglio crede .... -35 |
no, mi riferivo ad un altro topic che non trovo piu' e che cercherò . comunque Davy180, tu hai parlato per molti anni con il corpo forestale ,ma nel 2007 ricercando informazioni precise in materia di cites, l'utente di questo forum, nonchè avvocato CONDORMANNARO , dopo aver richiesto delucidazioni non al corpo forestale, ma bensi direttamente al MINISTERO di competenza, scriveva in un topic a proposito di cites:
"Ad oggi non esiste alcun obbligo di registrazione per chi alleva coralli. E' ammessa la cessione a titolo gratuito senza alcuna formalità. Per cedere coralli a pagamento, occorrerebbe un registro. Sul punto tuttavia mi riservo di ritornare." ..e ancora..... "Per la tranquillità di tutti, anticipo un fatto fondamentale: oggi qualunque controllo a casa di ciascuno di noi, ci troverebbe perfettamente in regola, qualunque corallo si possieda e anche in totale mancanza di documentazione." ...infine..... "E' probabile che se tu telefonassi oggi ad un ufficio del Corpo Forestale otterresti risposte diverse, tanto da quelle di allora, quanto da quelle che forse ti darebbero anche oggi presso uffici di altre città. Con questo non voglio certo dire che il Corpo Forestale non conosce le norme che deve far rispettare, ma solo che a volte, se non spesso, il singolo operatore è più un...operativo, che non un fine giurista o un tecnico con radicate competenze normative. Una circolare congiunta del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle Politiche Forestali ha voluto fare chiarezza su alcuni punti oscuri del Decreto Ministeriale che ha istituito il registro (D.M. 8 gennaio 2002). Questa circolare, nel punto che a noi interessa (paragrafo 2 - soggetti tenuti alla compilazione del registro), dice: "i detentori di animali e piante che esercitano una forma di allevamento non finalizzata allo sfruttamento commerciale degli esemplari ottenuti, sono esentati dalla compilazione del registro. Qualsiasi forma di alienazione a titolo oneroso, ivi comprese la locazione, la permuta o lo scambio di esemplari, deve essere sottoposta a registrazione. Sono pertanto tenuti alla compilazione del registro tutti gli allevatori o detentori di animali e piante che abbiano finalità commerciali o che vendono, scambiano, permutano o affittano esemplari" Come dice il brocardo, in claris non fit interpretatio Per fortuna quindi, senza finalità di sfruttamento commerciale, non dobbiamo tenere alcun registro. Registro la cui tenuta temo, contrariamente a quanto ti hanno riferito, sarebbe piuttosto fastidiosa. Non sono sicuro che sia così semplice tenere il registro, nè indolore. Non sono nemmeno certo, prima di aver compiuto l'approfondimento che mi sono ripromesso di fare, che ciò sia necessario. Un dato pressochè certo è che non siamo tenuti a conservare alcuno scontrino, in quanto la legge non impone al privato proprietario di un animale in Cites, di attestarne in alcun modo la provenienza (non più di un qualunque altro bene che si detiene in casa). La Forestale da te interpellata ha detto bene: il registro ci vuole se scambi, ma non se detieni e basta." ------------------------------- il corpo forestale di Bologna oggi , 13 giugno 2011, e non nel 2007 , alle domande poste telefonicamente ha cosi risposto : 1) il negoziante non ha nessun obbligo nel fornire spontaneamente il certificato cites riguardante (e parliamo di animali in allegato B).ha invece l'obbligo di annotare lo scarico sul proprio registro nelle tempistiche previste dalla legge. 2) qualora il cliente ne facesse esplicita richiesta il negoziante è obbligato a fornire contestualmente alla vendita (quindi a fattura o scontrino)una dichiarazione (senza dover utilizzare alcun "modello per la cessione ai fini cites" che invece faceva parte della vecchia normativa)riportante i dati identificatifi dell'animale( specie, nr di cites , quantita') e allo stesso tempo deve avere dall'acquirente : 1)dichiarazione firmata con tutti i dati personali dello stesso ") possibilità di verificarne la veridicità tramite documento d'identità 3) autorizzazione al trattamento degli stessi dati ". ovviamente lo stesso negoziante è obbligato a riportare lo scarico sul proprio registro . 3) il privato che decide di vendere uno dei propri esemplari,compresi i riprodotti, non solo deve possedere la dichiarazione sopracitata , ma è obbligato alla compilazione del registro cites . 4) nessun acquariofilo che semplicemente detenga nella propria abitazione e nella propria vasca specie animali appartenenti all'allegato B , è obbligato o tenuto in alcun modo a conservare scontrini o documenti di altro tipo , pertanto non è passibile di sanzioni ne amministrative ne penali ne tantomeno di alcuna confisca. ---------------------------------------------------------- Davy180, la " detenzione "a cui fa riferimento il testo da te riportato , sono quasi sicuro che riguardi le aziende . infatti nessun negozio puo' semplicemente detenere animali in cites senza avere il certificato cites relativo , a meno che non ci sia una dichiarazione da parte del donatore(ad esempio un privato sprovvisto di nr cites a cui si è rotta la vasca e che decide affidare o regalare i propri animali ad un negozio), ma anche in quel caso la vendita sarebbe interdetta, fino al rilascio del certificato da parte del corpo forestale . Athos78 , come riportato sopra , a seguito di colloquio telefonico con il corpo forestale di Bologna ,e in coincidenza con quanto scritto nelle otto pagine precedenti , il documento di cessione ai fini cites è stato abolito con la nuova normativa gia da tempo , pertanto non vi è alcun automatismo che obbliga al rilascio del cites . ad ogni modo fai bene a chiedere una dichiarazione con tanto di nr di cites ogni volta che compri un'acropora , e ti consiglio vivamente di munirti contestualmente anche di registro , perchè se tra un anno tu dovessi taleare un acropora presente nella tua in vasca e vendere la talea ricavata ad esempio sul mercatino a 10 euro, non solo il negoziante dal quale avevi acquistato l'esemplare non sarebbe piu' tenuto a doverti dare il cites(che poteva fornirti solo contestualmente alla vendita) ma saresti anche oltre il limite temporale di 30 gg previsto dalla legge ,tempistica prevista come tempo massimo per la registrazione del carico e quindi,per la non corretta tenuta del registro cites, in quel caso, saresti sicuramente passibile di sanzione amministrativa ,probabilmente nella forma minima di 3000 euro . |
Ciao awake,
conosco CONDORMANNARO (Roberto) perchè come me partecipa attivamente anche ad un forum di ornitologia (FEO) dato che è anche appassionato di uccelli esotici. So anche quanto sia preparato in materia visto che la sua professione gli viene anche incontro. Molte delle cose che ho scritto e che ritengo di sapere sono anche grazie alla lettura dei suoi interventi sul forum ornitologico, sempre precisi e puntuali. Tra l'altro Roberto ci ha spesso tolto parecchi dubbi e schiarito le idee. E ti assicuro che perlomeno in ambito ornitologico funziona come dico io, e credo che Roberto possa confermare che non ho scritto assurdità. Essendo i coralli come la maggior parte degli uccelli in Appendice II e Allegato B non vedo il motivo per cui la regolamentazione debba essere diversa., sarebbe un controsenso. #24 Inoltre non ho mai detto che il privato appassionato debba tenere il registro (che spetta infatti solo a chi commercia) ma che deve possedere quantomeno il documento (Dichiarazione di cessione ai fini CITES) rilasciato da chi gli cede l'animale. Sarebbe utile a questo punto, che intervenisse proprio Roberto, se riuscissimo a contattarlo, (non conosco il nickname che utilizzo qua.) Altrimenti temo non ne verremmo a capo. #28g |
Roberto su acquaportal era iscritto come CONDORMANNARO , ma credo che non frequenti piu'.domani proverò a chiamare anche il corpo forestale di Milano , ma quelli di Bologna sono stati chiari, esaustivi e inequivocabili .
ieri ho chiesto conferma anche all'avvocato Pietro Romano che credo sia davvero un'autorita' in materia , avendo assistito molte aziende del settore , e mi confermava la non obbligatorietà da parte del negoziante nel rilascio del numero di cites se non nesplicitamente richioesto dal compratore , e nessun obbligo da parte di questo se l'acquisto è finalizzato alla semplice detenzione . se il negozio non è piu' obbligato a dare il cites e non esiste piu' il documento di cessione ai fini cites , credo sia logico pensare che non vi sia nessun obbligo per il semplice acquirente. |
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