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Visualizza la versione completa : esiste una legge..


Brig
28-07-2009, 23:11
che vieta le bocce e le vaschettine di plastica?
se si mi direste quale?

Giudima
28-07-2009, 23:23
Tutto fa riferimento, se non vado errato, alla legge nr. 189 del 20.07.2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate."

Recepita ed "inasprita" da molti Comuni con regolamenti propri.

auron4664
28-07-2009, 23:31
Ma non credo, altrimenti tutti i negozianti che le vendono sarebbero perseguibili dalla legge no?

Giudima
28-07-2009, 23:36
La legge, non persegue chi vende le bocce, ma chi ci introduce i pesci "maltrattandoli".

Anticipo già la risposta alla prossima domanda, <<ma i betta nei bicchieri, dal negoziante??>>

La legge c'è, ma con tutto quello che succede nel nostro Paese, ce le vedete le forze di polizia a controllare i pesci nelle vasche #07 #07 #07 ............

Brig
29-07-2009, 11:15
Giudima, dopo proverò a leggerla... sperando che sia quella che cerco...

però credevo che fosse assai più recente...

Brig
29-07-2009, 12:14
e qual'è la legge che ha vietato di vendere i medicinali nei negozi di acquariofilia?

Miranda
29-07-2009, 14:37
Brig, leggi su questo sito:
http://www.ministerosalute.it/caniGatti/paginaInternaMenuCani.jsp?id=205&menu=benessere

Brig
29-07-2009, 16:33
Miranda, però io cercavo con precisione la legge che vietava le medicine...

Miranda
29-07-2009, 16:39
hai ragione, :-) io rispondevo alla tua prima domanda, sulla legislazione esistente oggi a tutela degli animali da compagnia

TuKo
29-07-2009, 17:10
Per la prima domanda, non so se esiste qualcosa a livello nazionale, ma alcuni comuni le hanno adottate. Per esempio nel comune di Roma vige un preciso regolamento verso la tutela degli animali.Una parte di esso riguarda anche i pesci, è incompleto e ci sono alcune incongruenze, però piuttosto che niente, meglio piuttosto.
Questo il link
http://www.comune.roma.it/was2/repository/ContentManagement/node/P1062433715/RegolamentoComunaleDirittiAnimali.pdf

Mentre questa è la riguardante,diciamo, l'acquariologia:

Art. 50 - Detenzione di specie animali acquatiche.
1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche
etologiche.
Art. 51 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.
1. Il volume dell’acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro
della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso
non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d’acqua.
2. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere
pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l’ossigenazione
dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi
alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
Art. 52 - Divieti.
1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli
animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia
veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
• a) lasciare l’ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di
cui al precedente articolo 51;
• b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all’ingrosso che al dettaglio,
nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi
28 lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto
di ossigenazione e depurazione dell’acqua con lunghezza minima quattro volte
superiore alla lunghezza dell’animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima
va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
• c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio,
dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere
mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna
al consumatore finale;
• d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie
o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
• e) Tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.


Per la seconda domanda, ci deve essere un topic nello sweet abbastanza recente su quell'argomento.Prova cercarlo, sicuramente troverai gli estremi della legge.